
COMITATO FESTA MARIA SS.MA DI PORTO SALVO
STATUTO
La necessità di avere uno statuto specifico che regolamenti l’esistenza e l’attività di un Comitato ad hoc per la Festa di “Maria SS.ma di Porto Salvo” in Soverato scaturisce da motivi risalenti ad un evento storico ritenuto dalla popolazione del tempo come segno straordinario dell’intervento divino.
Si legge che “…durante una tremenda tempesta, il capitano di lungo corso Rocco Caminiti, assistendo impotente alla violenza di marosi che minacciavano da far perire la propria nave con l’intero equipaggio … fece voto alla Madonna di Porto Salvo che, se si fosse salvato, avrebbe costruito una chiesa” (da, Nisticò-Fiorita: Santa Maria di Soverato, pag.59)
A questa motivazione storica si aggiunge anche una ragione di carattere ecclesiologico.
La Chiesa “S. Maria di Porto Salvo” è stata costruita nel 1906 da persona privata, ma per disposizioni codiciali civili e canoniche “il proprietario non può sottrarre l’edificio alla destinazione di culto” (art. 381 Codice Civile), né è ipotizzabile che lo stesso proprietario dell’edificio abbia la “gestione” del culto (Chiappetta L.: Sommario di Diritto Canonico e Concordatario, pag. 1343, n. 92). Le chiese patronali, quindi sono considerate “succursali” della Parrocchia che ha il possesso dell’edificio sacro per “esercitare” liberamente i suoi poteri e i suoi uffici (can. 1213 C.J.C.).
Pertanto:
- alla luce delle norme del Concilio Vaticano II;
- considerata la legislazione canonica e concordataria;
- attese le disposizioni emanate nel 1988 dal Vescovo diocesano,
le norme statutarie sono le seguenti
Art.1
Nella Parrocchia “S. Maria Immacolata” di Soverato Marina, il Parroco e il Consiglio Pastorale assumono la responsabilità della preparazione spirituale e dello svolgimento liturgico della Festa annuale di Santa Maria di Portosalvo, o Madonna a mare, che si celebra ogni anno nella seconda domenica di agosto.
Art. 2
Per l’organizzazione della Festa, è costituito un Comitato promotore, che agisce in piena sintonia con Parroco e Consiglio Pastorale.
Art. 3
Fanno parte del Comitato di cui all’art. 2, come membri di diritto:
- il Parroco pro tempore;
- un rappresentante degli eredi in linea retta del fondatore della chiesetta di Santa Maria di Portosalvo, come in premessa;
Art. 4
Fanno parte del Comitato alcuni laici impegnati nella vita religiosa e sociale della città di Soverato, dotati di chiara testimonianza ecclesiale, in numero massimo di 25 (venticinque).
I criteri di valutazione spettano al parroco.
Art. 5
I membri del Comitato devono trovarsi in regola con le norme canoniche, ed essere approvati dal Parroco e dalla Curia Diocesana; mancando tali requisiti, è prevista la decadenza immediata, dichiarata dalla stessa Curia. Diocesana
Art. 6
I membri del Comitato, tranne quelli di diritto, restano in carica tre anni, e possono essere confermati per una volta.
Eventuali singole deroghe a questa norma devono essere discusse, e proposte dall’unanimità del Comitato e approvate dal Parroco.
Art. 7
In caso di decadenza o dimissioni, i nuovi membri devono essere individuati attraverso autocandidature motivate o indicazioni del Parroco o di almeno un terzo del Comitato: la loro iscrizione è valida, previo parere del Parroco, con il voto di almeno i due terzi dei membri del Comitato.
Art. 8
Il Presidente del Comitato è il Parroco.
Il Vicepresidente è un erede in linea retta, indicato dalla famiglia proprietaria.
Il Comitato elegge una Giunta Esecutiva composta, oltre che dal presidente e vicepresidente, da un segretario, un tesoriere e due membri; e può assegnare ad alcuni suoi membri delle particolari funzioni.
Art. 9
La programmazione della festa rispetterà le finalità della devozione Mariana che, in continuità con la tradizione espressa nei tempi passati, offre segni di educazione spirituale, morale e sociale, e seguirà le linee indicate dalla CEC, dalla Curia Diocesana e dalla Parrocchia.
A tale fine, un membro del Comitato farà parte del Consiglio Pastorale.
Il programma religioso e civile deve essere sottoposto all’approvazione della Curia Diocesana.
Art. 10
La processione della Madonna dovrà rispondere alle norme liturgiche per ottemperare alle esigenze di una vera devozione mariana e pertanto il parroco curerà che:
- il primo servizio di testimonianza sia reso da coloro che portano la statua e siano fedeli di provata frequentazione della vita parrocchiale con frequenza assidua alla catechesi ed ai sacramenti;
- non manchino pescatori che, fedeli alla tradizione cristiana, vivono la loro pietà mariana secondo gli orientamenti della Chiesa;
- sia facilitato l’inserimento di nuove leve giovanili per non essere inconsapevolmente soffocati dall’esclusivo criterio di appartenenze privilegiate.
Art. 11
Le decisioni del Comitato, tranne quanto disposto dall’art. 7, vengono assunte a maggioranza relativa.
Il Parroco o, in sua assenza, il Vicepresidente assicurano la regolarità delle sedute del Comitato, di cui deve essere redatto il verbale.
Gli aspetti finanziari della Festa sono regolati dal Diritto Canonico, dalle disposizioni della Curia Diocesana e dalle Leggi civili .
Il rendiconto della Festa, deve essere chiuso entro due mesi.
Disposizioni transitorie
L’attuale Comitato rimane in carica fino alla prima scadenza triennale.
Il presente Statuto, entrerà in vigore dopo l’approvazione dell’Ordinario Diocesano.
Approvato nell’Assemblea tenutasi presso la Parrocchia “S. Maria Immacolata” in Soverato il 26 febbraio 2009, e dall’Ordinario Diocesano il 19 marzo 2009.